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Tariffe distribuzione
Dal 1 gennaio 2009 è entrata in vigore la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con deliberazione ARG/gas 159/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che le imprese distributrici fino al 30 giugno 2009 applicano le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008.
Con deliberazione ARG/gas 79/09 l'Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, di cui al comma 35.1, lettere a) e b) della RTDG, per il periodo 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2009. Le tariffe sono state inoltre ulteriormente definite con le delibere ARG/com n. 133/09 e ARG/gas n. 64/09.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della deliberazione ARG/gas 159/08, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura sono differenziate in sei ambiti tariffari a livello nazionale. Nel seguito vengono pubblicate le tariffe relative all’ambito nord orientale, al quale competono le reti di STET S.p.A..
In particolare le tariffe, applicate da STET in modo non discriminatorio a tutti i clienti finali allacciati alla propria rete, sono composte da:
- una quota fissa relativa ai servizi di distribuzione, misura, commercializzazione del gas naturale; è tuttavia applicata una componente che assicura la gradualità nell’applicazione della componente della vendita al dettaglio di gas (del. ARG/gas n. 64/09);
- una quota variabile di distribuzione legata ai consumi; è tuttavia applicata una quota variabile unitaria che assicura la gradualità nell’applicazione della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas (del. ARG/gas n. 64/09);
- ulteriori componenti variabili unitarie previste a finanziamento di fondi per l’erogazione di perequazioni e conguagli, per l’erogazione di bonus a clienti disagiati, per la promozione di interventi finalizzati al risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili, per miglioramenti della qualità dei servizi gas (del. ARG/com. n. 133/09);
- una quota fissa a titolo di maggiorazione della quota di commercializzazione del servizio distribuzione gas, da applicare, fino al 31/12/2009, ai soli clienti domestici, come definiti dalla del. 157/07.
Le componenti tariffarie sono espresse Euro/anno/pdr (punto di riconsegna) o in cEuro/Smc. Quest’ultime componenti vengono applicate ai consumi rilevati dal misuratore, convertiti in mc standard attraverso l’applicazione del coefficiente C previsto dall’art. 38 della del. ARG/gas 159/08. Il coefficiente C è un parametro che tiene conto della quota altimetrica della zona climatica della località servita e non viene applicato nel caso in cui il misuratore sia provvisto di dispositivo per la correzione dei volumi.
ATTENZIONE!
Le tariffe esposte si riferiscono alle sole componenti del servizio distribuzione e non al prezzo totale praticato dal venditore al cliente finale.
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Gas naturale
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